L’INAIL - con circolare del 25 giugno 2021, n. 18 - ha reso noto che è stato realizzato il servizio “Autoliquidazione ditte cessate” con cui i soggetti assicuranti, titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani, possono effettuare l’autoliquidazione in caso di cessazione dell’attività.
Tale nuovo servizio on line (disponibile dal 1° luglio 2021) è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l’autoliquidazione ed è accessibile sia dal menu “Autoliquidazione” sia da “Denunce> Denunce di cessazione” dei servizi on line.
Attraverso il servizio è possibile inviare la dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività per le polizze dipendenti e calcolare il premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti.
Il servizio presuppone che sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice ditta) e che il premio relativo all’anno precedente sia stato regolato.
L’“Autoliquidazione ditte cessate” è disponibile fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione; decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite PEC alla sede competente.
L’INAIL - con la circolare in specie - ha, inoltre, fornito indicazioni sugli elementi per il calcolo del premio, sull’applicazione di sconti e agevolazioni e chiarisce il regime sanzionatorio in caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.
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