Il fittizio distacco internazionale di lavoratori, finalizzato ad eludere fraudolentemente gli obblighi contributivi del datore di lavoro per conseguire un profitto ingiusto, integra il reato di truffa aggravata di cui all’art. 640, comma secondo , del codice penale: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 19 febbraio 2020, n. 9758 , depositata lo scorso 11 marzo.
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