La Cassazione - con sentenza del 17 dicembre 2019, n. 50919 - ha affermato che per l’installazione di un impianto di videosorveglianza nei locali di un’azienda non basta il consenso scritto dei dipendenti, ma si rende necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, ex art. 4, legge n. 300/1970.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che l’installazione di tali impianti (funzionali al controllo a distanza sull’esercizio delle mansioni del personale) riguarda l’interesse collettivo alla tutela della dignità dei lavoratori: è necessario, quindi, il preventivo confronto con le rappresentanze sindacali.
Pertanto, il datore di lavoro - per procedere all’installazione delle suddette telecamere - deve aver ottenuto un previo accordo sindacale o la relativa autorizzazione rilasciata dall'ITL.
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