La Cassazione - con ordinanza del 23 agosto 2019, n. 21670 - ha definito illegittimo il trasferimento del lavoratore beneficiario dei permessi ex lege n. 104/1992 , anche qualora la nuova sede lavorativa sia nella medesima città (senza alcun pregiudizio, dunque, all’assistenza del familiare disabile convivente).
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