La Cassazione - con ordinanza del 28 giugno 2019, n. 17579 - ha precisato che in caso di accertamento incentrato sul risarcimento del danno per cambiamento di mansione finalizzato al demansionamento del lavoratore di un’azienda ospedaliera, la responsabilità contrattuale per il comportamento del datore di lavoro si basa "su criteri probabilistici e non solo possibilistici".
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