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INPS, PRESTAZIONI

Dall'INPS i primi chiarimenti su NASpI, assegno ordinario di invalidità e quota 100

13 Giugno 2019
Dall'INPS i primi chiarimenti su NASpI, assegno ordinario di invalidità e quota 100

L'INPS - con Circolare 12 giugno 2019, n. 88 - ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati, ex D.L. n. 4/2019 , relativamente agli aspetti connessi al riconoscimento e al mantenimento di dette prestazioni.

L'Istituto ha, inoltre, fornito delle indicazioni sui rapporti tra l’indennità di disoccupazione NASpI e l’assegno ordinario di invalidità.

Al riguardo, sono state affrontate le seguenti casistiche:

  • soggetti che, pur perfezionando i requisiti per il pensionamento, non richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100. Le domande di indennità di disoccupazione NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per il pensionamento ai sensi dell’art. 14  del D.L. n. 4/2019 (pensione quota 100), non si avvalgono di detta facoltà, devono essere accolte, ricorrendo i presupposti declinati dal D.Lgs. n. 22/2015. Parimenti, i medesimi soggetti, che si trovino in corso di fruizione della indennità di disoccupazione NASpI, non decadono da detta prestazione;
  • soggetti che richiedono l’accesso al trattamento di pensione quota 100. In relazione alla richiamata disciplina delle decorrenze della prestazione pensionistica e al suo raccordo con la previsione ex art. 11, D.Lgs. n. 22/2015, si precisa che, per i soggetti che siano stati ammessi al trattamento di pensione quota 100, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico. L’applicazione di tale criterio comporta la reiezione delle domande di NASpI per le quali la fruizione dell’indennità dovrebbe decorrere contemporaneamente o successivamente alla prima decorrenza utile della richiesta prestazione di pensione quota 100.