La Cassazione - con ordinanza 6 maggio 2019, n. 11777 - ha chiarito che non sussiste ipotesi di mobbing qualora il dipendente sia vittima di un atto arbitrario del datore di lavoro, dal momento che la condotta illegittima dell’azienda e la reazione del lavoratore rientrano nei normali conflitti di lavoro e, quindi, non è riscontrabile un ingiusto danno alla salute.
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