Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con risposta ad Interpello del 16 aprile 2019, n. 2 , promossa dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), in diritto alla pausa pranzo ed alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri “per allattamento” - ha precisato che se una lavoratrice fruendo delle due ore di allattamento, ex art. 39, D.Lgs. n. 151/2001, risulta effettivamente presente in azienda per un numero di ore inferiore a 6, non ha diritto alla pausa, ex art. 8, D.Lgs. n. 66/2003: pertanto, non ha diritto all’attribuzione del buono pasto.
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