News
INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Compilazione delle dichiarazioni retributive e contributive mediante flusso Uniemens per alcuni datori di lavoro

28 Febbraio 2019
Compilazione delle dichiarazioni retributive e contributive mediante flusso Uniemens per alcuni datori di lavoro

L'INPS - con Messaggio del 27 febbraio 2019, n. 803 - ha comunicato che a decorrere dalla dichiarazione contributiva di competenza del mese di marzo 2019, per tutti i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione di malattia, è richiesta la compilazione del nuovo elemento <TipoRetrMal> inserito nella sezione “DenunciaIndividuale” del flusso Uniemens avente il seguente significato: “Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, nei casi di assenza per malattia”.

Tale elemento dovrà essere valorizzato dal datore di lavoro ricorrentemente in tutti i flussi Uniemens, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e sulla base delle previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, indicando uno dei seguenti valori:

  • “0” (zero): qualora, in caso di malattia del lavoratore, non sia prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo);
  • “1”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS. L’integrazione retributiva, da parte del datore di lavoro, sommata all’importo dell’indennità economica a carico dell’INPS non deve essere superiore alla misura del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria al lavoratore;
  • “2”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria.