La Cassazione - con sentenza del 1° febbraio 2019, n. 3139 - ha precisato che ai fini dell’esercizio dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento, al difensore è sufficiente la procura del dipendente licenziato, senza che abbia l’onere di comunicarla o documentarla entro il termine di impugnazione del provvedimento espulsivo, salvo che l’azienda non avanzi apposita richiesta ex art. 1393 cod. civ.
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