L’Agenzia delle Entrate - con Risoluzione del 14 gennaio 2019, n. 4/E - ha reso noto d'aver istituito il codice tributo per il recupero in compensazione del credito d’imposta annuo, riconosciuto dall’INPS, nella misura massima del 50% dell’importo pari a 1/20 di interessi e premi assicurativi (per la copertura del rischio di premorienza) che sono stati corrisposti al soggetto erogatore dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE volontaria).
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