Niente Durc all'impresa che, pur non avendo omissioni contributive, ha debiti per sanzioni nei confronti dell'Inps, dell'Inail o delle casse edili. La sanzione, infatti, costituisce un accessorio delle omissioni contributive e, come tale, ne presuppone l'esistenza. Pertanto, per attestare la regolarità contributiva, occorre che l'impresa non abbia debiti superiori, nel loro complesso (a titolo di contributi, di sanzioni e interessi), a 150 euro, soglia limite per la sussistenza del c.d. «scostamento non grave». Lo precisa il ministero del lavoro con l'interpello n. 3 del 13 ottobre 2025.
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