Il bagnino resta un lavoratore a chiamata. Infatti, può ancora essere assunto con il contratto di lavoro intermittente da parte di alberghi, stabilimenti balneari, villaggi turistici e hotel, perché è un'attività prevista dalla tabella allegata al regio decreto n. 2657/1923. La tabella sopravvive all'abrogazione del regio decreto a opera della legge n. 56/2025 , continuando a individuare le c.d. «ipotesi oggettive» che legittimano l'instaurazione di un contratto a chiamata, qualora la contrattazione collettiva applicata in azienda non abbia ancora fissato una propria disciplina.
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