In caso di distacco fittizio di lavoratori, gli obblighi di prevenzione e protezione gravano sia sul distaccante fittizio, che mantiene la qualifica formale di datore di lavoro, sia su colui presso il quale i lavoratori sono distaccati, che assume la qualifica di datore di lavoro di fatto, dal momento che si serve concretamente degli stessi. E' quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 26615 del 21 luglio 2025.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati