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DISTACCO

Distacco fittizio, obblighi ripartiti tra i due datori

di Marco Pauletti | 5 Agosto 2025
Distacco fittizio, obblighi ripartiti tra i due datori

In caso di distacco fittizio di lavoratori, gli obblighi di prevenzione e protezione gravano sia sul distaccante fittizio, che mantiene la qualifica formale di datore di lavoro, sia su colui presso il quale i lavoratori sono distaccati, che assume la qualifica di datore di lavoro di fatto, dal momento che si serve concretamente degli stessi. E' quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 26615 del 21 luglio 2025. 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
In caso di distacco fittizio, gli obblighi di prevenzione e protezione spettano sia al datore formale che a quello effettivo, secondo Cassazione n. 26615/2025.