Commette il reato di caporalato il datore di lavoro che corrisponde una retribuzione difforme da quelle previste dai Contratti Collettivi nazionali, che non paga gli straordinari dovuti ai suoi dipendenti, che vìola reiteratamente le normative in materia di orario di lavoro e di salute e sicurezza del lavoro, non ottemperando, ad esempio, agli obblighi di formazione dei lavoratori. E’ quanto si può leggere nella sentenza n. 24298 del 1/07/2025 della Corte di cassazione, che si è pronunciata su un’interessante caso relativo al reato di caporalato.
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