Nessuno sconto per il datore di lavoro: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 15697 del 23 aprile scorso, che ha chiarito che la normativa, nell'estendere gli obblighi di garanzia a coloro i quali di fatto svolgono le mansioni tipiche delle figure in materia di sicurezza, non esclude però la corresponsabilità dei titolari formali della qualifica.
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