Non vale la conciliazione fra datore e dipendente se è firmata in azienda. E ciò perché la sede in cui è sottoscritta non rientra fra quelle protette, come l'ispettorato del lavoro, né possiede la neutralità necessaria a garantire che si formi liberamente volontà del lavoratore, il quale deve sapere a quali diritti rinuncia e in quale misura per effetto dell'accordo; il tutto con l'assistenza di un rappresentante sindacale, possibilmente di fiducia, che costituisce un altro requisito fondamentale per la validità del negozio. Così la Corte di cassazione, sez. lavoro, nell'ordinanza n. 9286 dell'08/04/2025 .
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