Licenziato chi fa apprezzamenti sull'orientamento sessuale. Costituiscono discriminazione anche le molestie, cioè i comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni attinenti alla sfera intima della persona, mentre non è necessaria l'intenzione soggettiva di infliggere molestie da parte dell'autore della condotta: ciascun dipendente ha il dovere di rispettare la dignità altrui, in primis quella dei colleghi, e «qualunque scelta di orientamento sessuale», mentre i commenti con toni irridenti sono «azioni disonorevoli e immorali». Così la Corte di cassazione civile, sez. lavoro, nell'ordinanza n. 6345 del 10/03/2025.
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