Danno morale al lavoratore precario penalizzato perché rifiuta la conciliazione imposta come condizione per la nuova assunzione. Discriminatoria la condotta del datore: tra le convinzioni personali da tutelare non rientrano solo quelle religiose o politiche ma ogni altro pensiero che è espressione di libertà personale; pesa il diritto Ue che impone sanzioni dissuasive per garantire l'effettività dei diritti, mentre l'articolo 28 del decreto legislativo 01.09.2011, n. 150 prescrive il risarcimento secondo equità per la lesione di diritti garantiti dalla Costituzione: l'atto discriminatorio è «intrinsecamente umiliante» per il destinatario, che può provarlo per presunzioni. Così la Corte di cassazione civile, sez. lavoro, nell'ordinanza 3488 dell'11/02/2025.
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