Dopo l’espletamento dell’incarico che termina con la consegna della documentazione il commercialista tenutario delle scritture contabili non è obbligato a conservarne copia per conto del cliente, neppure in formato digitale. È quanto chiarisce il recente Pronto ordini (Po 90/2024 del 21 gennaio) del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec).
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