È illegittimo il licenziamento di un lavoratore che abbia insultato e screditato il datore di lavoro sui social network, se l’offesa configura una reazione ad un fatto ingiustamente subito, non integrando così né delitto né insubordinazione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con ordinanza del 10 ottobre 2024, n. 26446 , secondo la quale il rivolgere commenti infamanti tramite Facebook al proprio datore di lavoro può non giustificare necessariamente il licenziamento del dipendente.
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