Finisce alla Consulta il termine di decadenza (60 giorni) per l'impugnazione del licenziamento. Il fatto che tale termine decorra sempre e comunque dalla ricezione dell'atto di licenziamento, anche nel caso d'incapacità naturale (malattia) del lavoratore, si pone in contrasto con l'art. 3 della costituzione, sia sotto il profilo della ragionevolezza sia con riferimento al principio di eguaglianza. Perché l'effetto è valorizzare l'interesse del datore di lavoro (in quanto consolida il licenziamento) e comprimere oltremisura il diritto di azione del lavoratore.
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