
Con l’entrata in vigore, in data 7 aprile 2026, della Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale PMI), il quadro normativo relativo al lavoro agile ha subito un'importante evoluzione. In particolare, la nuova norma rende espressamente sanzionabile la mancata comunicazione dell'informativa sulla sicurezza ai lavoratori che prestano la propria attività in regime di smart working.
Il documento chiarisce che il datore di lavoro deve garantire, con cadenza almeno annuale, la trasmissione dell’informativa sia al lavoratore agile sia all’RLS, con contenuti strutturati sui rischi generali e specifici connessi allo smart working (ergonomia, ambienti, attrezzature, rischi psicosociali e organizzativi).
Viene inoltre rafforzato il principio di corresponsabilità del lavoratore, chiamato a cooperare attivamente nella prevenzione, scegliendo luoghi idonei e rispettando le indicazioni di sicurezza, pur permanendo in capo al datore la responsabilità organizzativa e informativa.
Sul piano operativo, la circolare evidenzia l’urgenza di:
Il quadro sanzionatorio prevede, per le violazioni commesse dal 7 aprile 2026, arresto o ammenda fino a oltre 7.400 euro, rendendo l’adempimento non più formale ma strategico in ottica di compliance e gestione del rischio.

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