Con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa al corrente, a decorrere dal 21 dicembre 2021, per effetto dell’art. 13, comma 1, lett- d) del D.L. n. 146/2021 (cd. “Decreto fisco-lavoro), convertito in L. n. 215/2021, l’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali dovrà essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente da parte del committente, mediante sms o posta elettronica, secondo le modalità operative applicate in caso di rapporti di lavoro intermittente. In caso di violazione dei predetti obblighi, si applica una sanzione amministrativa di importo compreso tra 500 e 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa la comunicazione preventiva.
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