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RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Rapporto di lavoro subordinato - 35. Trasferta e trasfertisti

di Emanuele Maestri | 1 Ottobre 2025
Rapporto di lavoro subordinato - 35. Trasferta e trasfertisti

La trasferta, con particolare riguardo alla connessa indennità, è disciplinata da una norma di carattere fiscale, ossia dall’articolo 51, comma 5 , del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (“Testo unico delle imposte sui redditi”). La nozione vera e propria è ricavabile dalla giurisprudenza, secondo la quale il termine “trasferta” designa lo spostamento temporaneo del dipendente rispetto al luogo in cui egli è abitualmente chiamato a rendere la propria prestazione di lavoro

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La trasferta è uno spostamento temporaneo del lavoratore per prestare la propria attività in un luogo diverso dalla sede abituale. Non richiede il consenso del dipendente e il tempo di viaggio non è considerato orario di lavoro, salvo casi specifici. Gli infortuni durante la trasferta sono coperti dall'Inail, eccetto rischi elettivi o attività non lavorative. Le indennità di trasferta concorrono a formare il reddito oltre determinati limiti giornalieri, con esenzioni per spese documentate.