Guida
Rapporto di lavoro subordinato

Rapporto di lavoro subordinato - 31. Riposo giornaliero

di Emanuele Maestri | 1 Dicembre 2025
Rapporto di lavoro subordinato - 31. Riposo giornaliero

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. La norma di riferimento in materia di riposi giornalieri è l’articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, le cui disposizioni, nel dare attuazione alle direttive 93/104/CE  e 2000/34/CE, sono finalizzate a disciplinare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel rispetto dell’autonomia negoziale collettiva, i profili del rapporto di lavoro connessi all’organizzazione dell’orario.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
I lavoratori hanno diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore, con eccezioni per determinate categorie. La durata massima della giornata lavorativa è di 13 ore, salvo accordi collettivi. Le deroghe sono possibili solo se garantiscono periodi equivalenti di riposo compensativo o protezione adeguata.