La legge n. 203/2024 (pubblicata in G.U. 28 dicembre 2024, n. 303), recante “Disposizioni in materia di lavoro”, all’art. 19 interviene in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata. In tal caso, laddove l’assenza ingiustificata si protrae oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore è tenuto a darne comunicazione all’Ispettorato Nazionale del lavoro. Pertanto, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del dipendente, salvo che egli dimostri di non aver potuto comunicare la sua assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile all’impresa.
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