Le plusvalenze derivanti da indennità di esproprio, cioè relative a somme percepite nel corso di procedimenti espropriativi o per effetto di acquisizione coattiva di terreni destinati ad opere pubbliche o di infrastrutture urbane, al netto del valore di acquisto o di successione, percepite da soggetti non esercenti imprese commerciali, sono soggette a ritenuta fiscale alla fonte.
Non sono soggetti a ritenuta le aree agricole ricomprese nelle zone omogenee Tipo E, nonché i terreni ricadenti nelle zone omogenee Tipo F.
In linea generale, non sono espropriabili i beni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile e gli edifici aperti al culto.
L’atto di esproprio può essere promosso solo dopo la dichiarazione di pubblica utilità dell’area, esaminato lo strumento urbanistico generale, con l’emissione di un apposito decreto.
L’indennità di esproprio va determinata indipendentemente dalla destinazione dell’area.
Le imprese e gli enti commerciali debbono contabilizzare la plusvalenza lorda incassata nella contabilità come componente positivo del risultato economico di gestione.
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