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Le ritenute fiscali alla fonte

Le ritenute fiscali alla fonte - 12. Compensi ed indennità per la perdita dell’avviamento commerciale

di Renzo Pravisano | 25 Febbraio 2020
Le ritenute fiscali alla fonte - 12. Compensi ed indennità per la perdita dell’avviamento commerciale

In caso di cessazione del contratto di locazione relativo a un immobile commerciale, per fatti non imputabili al conduttore, egli ha diritto, a titolo di risarcimento, all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale, che costituisce un debito di valuta (e non anche di valore).

Tale indennità non è dovuta nel caso di svolgimento di attività: non comportanti contatti con il pubblico, professionali o aventi carattere transitorio.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'avviamento è un elemento immateriale che rappresenta il capitale morale di un'azienda, legato alla capacità imprenditoriale e alle circostanze che attirano e conservano la clientela. Il suo valore corrisponde al sopraprofitto dell'azienda e può essere calcolato come valore attuale degli extraredditi nel medio periodo. La legge tutela l'avviamento indirettamente, stabilendo modalità di annotazione e valutazione nello stato patrimoniale. In caso di cessazione del contratto di locazione per fatti non imputabili al conduttore, spetta un'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, calcolata in base all'ultimo canone corrisposto (18 mensilità per attività commerciali, 21 per quelle alberghiere).