Guida
La contabilità del lavoro

La contabilità del lavoro - 5. Tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro (LUL)

di Renzo Pravisano | 17 Aprile 2020
La contabilità del lavoro - 5. Tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro (LUL)

La tenuta del Libro deve essere garantita presso la sede stabile del datore di lavoro o presso lo studio professionale dei Consulenti del lavoro o di altri Professionisti o organizzazioni esplicitamente abilitati (es. Centri di assistenza, cooperative e consorzi, società capogruppo).

Sono stabiliti dei sistemi di elaborazione del Libro, il quale deve essere redatto di norma in forma unitaria ai fini di: vidimazione, numerazione, registrazione, tenuta e conservazione. I sistemi operativi per la sua redazione sono: elaborazione a stampa meccanografica a fogli mobili a ciclo continuo, stampa laser, supporti magnetici in cui ogni singola scrittura costituisce un documento informatico o elaborazione automatica dei dati.

È indispensabile la preventiva autorizzazione da parte dell’INAIL e la comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro, competenti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il Libro Unico del Lavoro deve essere tenuto da soggetti abilitati, tra cui datori di lavoro, consulenti e centri di assistenza. Deve essere conservato per almeno cinque anni e garantire la consultabilità, inalterabilità e integrità dei dati. Sono ammessi vari sistemi operativi per la sua redazione, con autorizzazione INAIL o comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro. La tenuta informatizzata richiede marca temporale e firma digitale. Il libro unico è unitario anche in presenza di più sedi o posizioni assicurative.