La tenuta del Libro deve essere garantita presso la sede stabile del datore di lavoro o presso lo studio professionale dei Consulenti del lavoro o di altri Professionisti o organizzazioni esplicitamente abilitati (es. Centri di assistenza, cooperative e consorzi, società capogruppo).
Sono stabiliti dei sistemi di elaborazione del Libro, il quale deve essere redatto di norma in forma unitaria ai fini di: vidimazione, numerazione, registrazione, tenuta e conservazione. I sistemi operativi per la sua redazione sono: elaborazione a stampa meccanografica a fogli mobili a ciclo continuo, stampa laser, supporti magnetici in cui ogni singola scrittura costituisce un documento informatico o elaborazione automatica dei dati.
È indispensabile la preventiva autorizzazione da parte dell’INAIL e la comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro, competenti.
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