
L’art. 59 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, riconosce un contributo a fondo perduto agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana con un certo numero di presenze turistiche di stranieri. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi di quello del corrispondente mese del 2019 e si determina applicando una percentuale alla differenza tra fatturato e corrispettivi di giugno 2020 e 2019. Sono, comunque, riconosciuti 1.000 euro alle persone fisiche e 2.000 euro agli altri soggetti. Gli importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° luglio 2019. Il contributo non può superare 150.000 euro e non è cumulabile con quello per le imprese della ristorazione.

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