Guida
IL RAPPORTO DI AGENZIA

Il rapporto di agenzia - 7. La durata e il recesso

di Luca Daffra | 16 Febbraio 2021
Il rapporto di agenzia - 7. La durata e il recesso

Il contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Solo in quest’ultimo caso, entrambe le parti hanno la facoltà di recedere in costanza di rapporto, salvo l’obbligo di preavviso. A prescindere o meno dall’apposizione di un termine finale, il recesso dal contratto può avvenire per giusta causa, ove si verifichi un’inadempienza che non consenta la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. Entro i limiti specificati dalla legge, la concorrenza dell’agente nel periodo successivo alla cessazione del rapporto può essere limitata da un accordo redatto dalle parti in forma scritta.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il contratto di agenzia può essere a tempo determinato o indeterminato. In caso di continuazione oltre il termine, si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Il recesso è possibile solo per giusta causa o con preavviso, salvo accordi specifici. La concorrenza post-contrattuale può essere limitata da un patto scritto, con durata massima di due anni e corrispettivo per l'agente.