Il contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Solo in quest’ultimo caso, entrambe le parti hanno la facoltà di recedere in costanza di rapporto, salvo l’obbligo di preavviso. A prescindere o meno dall’apposizione di un termine finale, il recesso dal contratto può avvenire per giusta causa, ove si verifichi un’inadempienza che non consenta la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. Entro i limiti specificati dalla legge, la concorrenza dell’agente nel periodo successivo alla cessazione del rapporto può essere limitata da un accordo redatto dalle parti in forma scritta.
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