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IL RAPPORTO DI AGENZIA

Il rapporto di agenzia - 7. La durata e il recesso

di Luca Daffra | 16 Febbraio 2021
Il rapporto di agenzia - 7. La durata e il recesso

Il contratto di agenzia può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Solo in quest’ultimo caso, entrambe le parti hanno la facoltà di recedere in costanza di rapporto, salvo l’obbligo di preavviso. A prescindere o meno dall’apposizione di un termine finale, il recesso dal contratto può avvenire per giusta causa, ove si verifichi un’inadempienza che non consenta la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. Entro i limiti specificati dalla legge, la concorrenza dell’agente nel periodo successivo alla cessazione del rapporto può essere limitata da un accordo redatto dalle parti in forma scritta.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo tratta principalmente della durata del contratto di agenzia, con particolare attenzione alla possibilità di stipulare il contratto a tempo determinato o indeterminato. Vengono esaminate anche le clausole relative alla proroga o al rinnovo del contratto e i limiti legali e accordi economici collettivi che regolano l'indennità di fine rapporto. Viene inoltre affrontato il tema del recesso per giusta causa e del patto di non concorrenza post-contrattuale, con particolare attenzione ai requisiti e alle modalità di calcolo dell'indennità.