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Diritto sindacale

Diritto sindacale - 4. Diritto di assemblea, contributi e proselitismo sindacale

di Emanuele Maestri | 2 Dicembre 2025
Diritto sindacale - 4. Diritto di assemblea, contributi e proselitismo sindacale

Particolari disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. “Statuto dei lavoratori”) disciplinano le libertà e i diritti sindacali, nonché il regime di tutela applicabile ai lavoratori che esercitano tali diritti. Nella scheda che segue esaminiamo il diritto di assemblea, nonché quelli previsti a favore dei lavoratori di raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo. Peraltro, va evidenziato che è illegittimo l'art. 19, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite, su iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (Corte Costituzionale 30 ottobre 2025, n. 156).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
I lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea, retribuite o meno, con limiti di ore annue. Le riunioni possono essere convocate dalle RSA/RSU e devono riguardare materie sindacali. Condotte antisindacali del datore sono sanzionate. Contributi e proselitismo sindacale sono permessi senza pregiudicare l'attività aziendale.