L’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), ha esteso fino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo (c.d. Decontribuzione Sud) di cui all’articolo 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (legge 13 ottobre 2020, n. 126). Tale agevolazione spetta (con alcune esclusioni) in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, previa autorizzazione della Commissione europea. La misura era stata estesa dalla Commissione, con decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, fino al 30 giugno 2024. Invece, per i periodi dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, la misura non può più essere applicata se il rapporto non è stato costituito entro il 30 giugno 2024 (Commissione europea, decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024; Inps, circolare 17 luglio 2024, n. 82).
In luogo di tale agevolazione, dal 1° gennaio 2025, è operativo il nuovo esonero previsto dall’articolo 1, commi 406-426, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), che è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, nonché alle grandi imprese che, al 31 dicembre dell’anno precedente, occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, diversamente modulato a seconda della dimensione aziendale.
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