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RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Risoluzione del rapporto di lavoro - 20. Licenziamento per g.m.o. post tutele crescenti: datori di piccole dimensioni

di Emanuele Maestri | 1 Dicembre 2025
Risoluzione del rapporto di lavoro - 20. Licenziamento per g.m.o. post tutele crescenti: datori di piccole dimensioni

Come dispone l’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Di seguito esaminiamo le regole per la validità del licenziamento da parte dei datori di lavoro che occupano un numero ridotto di addetti (normalmente fino a 15), e nei cui confronti si applicano le nuove disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, basato su ragioni produttive, organizzative o funzionali, non richiede necessariamente una crisi aziendale. Il datore di lavoro deve dimostrare la sussistenza delle ragioni, il nesso causale e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore. La procedura richiede una comunicazione scritta con motivazioni specifiche. In caso di illegittimità, il giudice può condannare al pagamento di un'indennità variabile tra 3 e 18 mensilità.