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RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Risoluzione del rapporto di lavoro - 20. Licenziamento per g.m.o. post tutele crescenti: datori di piccole dimensioni

di Emanuele Maestri | 1 Marzo 2026
Risoluzione del rapporto di lavoro - 20. Licenziamento per g.m.o. post tutele crescenti: datori di piccole dimensioni

Come dispone l’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Di seguito esaminiamo le regole per la validità del licenziamento da parte dei datori di lavoro che occupano un numero ridotto di addetti (normalmente fino a 15), e nei cui confronti si applicano le nuove disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni legate all'attività produttiva, organizzazione del lavoro e regolare funzionamento. Non richiede crisi aziendale, ma basta una decisione del datore di lavoro per modificare l'organizzazione. Il datore deve dimostrare la sussistenza delle ragioni, il nesso causale e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore. Le disposizioni variano in base alle dimensioni dell'azienda e all'applicazione del contratto a tutele crescenti.