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RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Risoluzione del rapporto di lavoro - 2. Dimissioni per fatti concludenti

di Emanuele Maestri | 3 Novembre 2025
Risoluzione del rapporto di lavoro - 2. Dimissioni per fatti concludenti

L’articolo 1, co. 6, lettera g), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (legge delega del Jobs Act), aveva delegato il Governo a emanare disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Nell’ambito di tale delega ci si sarebbe dovuti attenere anche alla previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore. Questa previsione si è concretizzata con l’inserimento del comma 7-bis nell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio con cui il dipendente recede dal rapporto di lavoro. La legge 92/2012 ha introdotto una procedura di convalida per contrastare le dimissioni in bianco. Dal 12 gennaio 2025, l'assenza ingiustificata protratta può portare alla risoluzione del rapporto per fatti concludenti, previa comunicazione all'Ispettorato del Lavoro.