L’articolo 1, co. 6, lettera g), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (legge delega del Jobs Act), aveva delegato il Governo a emanare disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Nell’ambito di tale delega ci si sarebbe dovuti attenere anche alla previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore. Questa previsione si è concretizzata con l’inserimento del comma 7-bis nell’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
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