
Il Fatto
Un sindacato promuoveva ricorso ex art. 28 della Legge n. 300 del 1970 per far accertare la condotta antisindacale di una società di trasporto pubblico locale, a fronte del diniego al riconoscimento di permessi e locali sindacali.
Il Tribunale rigettava la domanda nel merito e la Corte d’Appello, in accoglimento del gravame incidentale del datore di lavoro, dichiarava inammissibile il ricorso originario per difetto di legittimazione attiva dell'organizzazione sindacale per carenza del requisito della dimensione nazionale nel comparto di riferimento.
Il sindacato ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che ai fini della legittimazione attiva ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori è necessaria e sufficiente la diffusione organizzativa e lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale, senza che rilevi il criterio della maggiore o comparativa rappresentatività proprio dell'art. 19 della medesima legge, ma che tale accertamento va comunque riferito allo specifico settore produttivo in cui opera l'azienda resistente.
La corte rileva che i giudici di merito hanno correttamente escluso il requisito della nazionalità, avendo accertato in fatto che l'organizzazione sindacale presentava una diffusione soltanto parziale, marginale e frammentaria nel settore del trasporto pubblico locale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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