
Il Fatto
Un lavoratore, iscritto alla gestione commercianti in qualità di amministratore di una società di persone, impugnava un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva il pagamento di contributi calcolati includendo anche i redditi percepiti quale socio di una società di capitali.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che i redditi da mera partecipazione in società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, non fossero da includere nella base imponibile.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il lavoratore autonomo iscritto alla gestione previdenziale deve includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale, ovvero quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale. Restano invece esclusi i redditi di capitale, come quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.
La corte chiarisce che il regime di trasparenza fiscale previsto per le società di persone non si estende alle società di capitali, dove l'apporto del socio è limitato al capitale e non assume il rilievo personale tipico delle società di persone. Tale distinzione non viola il principio di uguaglianza, essendo coerente con il sistema previdenziale che tutela il lavoro e non il mero investimento di capitali.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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