Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 632

di Benedetta Cargnel | 30 Gennaio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 632

Il Fatto

Una società proponeva opposizione a un avviso di addebito dell’INPS relativo a differenze contributive derivanti, in una prima fase, dall'errata quantificazione di un'indennità una tantum e, successivamente, dal mancato versamento dei contributi su somme erogate come superminimo a seguito del passaggio a un contratto collettivo meno favorevole.

La Corte d’Appello confermava la pretesa dell’ente, qualificando tali somme come retributive e non risarcitorie, configurando quindi un’ipotesi di evasione contributiva.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il superminimo erogato per mantenere il livello retributivo dei dipendenti dopo l'applicazione di un nuovo CCNL ha natura prettamente retributiva e deve, pertanto, essere assoggettato a contribuzione previdenziale.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La società oppose un avviso di addebito INPS per differenze contributive, ma la Cassazione confermò la pretesa dell'ente, ritenendo retributivo il superminimo erogato e quindi soggetto a contribuzione.