Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 631

di Benedetta Cargnel | 23 Gennaio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 631

Il Fatto

Una società si opponeva a un'intimazione di pagamento per contributi previdenziali, eccependo la prescrizione dei crediti e la nullità delle notifiche effettuate via PEC in formato PDF da indirizzi non censiti nei pubblici registri.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano l'opposizione.

La società proponeva ricorso per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che l’stanza di rateizzazione dei debiti ha efficacia interruttiva della prescrizione. Circa le notifiche via PEC, l'invio da un indirizzo non presente in INI-PEC non è nullo se ha consentito al destinatario di difendersi e se non viene provato un pregiudizio concreto. Inoltre, è valida la notifica della cartella di pagamento in formato PDF semplice senza necessità del formato P7M, essendo il protocollo PEC idoneo a garantirne la provenienza.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La società ha opposto un'intimazione di pagamento per contributi previdenziali, ma la Corte ha rigettato il ricorso, confermando la validità delle notifiche via PEC e l'efficacia interruttiva della prescrizione.