
Il Fatto
Un professionista si opponeva alla richiesta della sua cassa previdenziale di restituzione di somme indebitamente erogate a titolo di pensione di vecchiaia per un errore di calcolo.
I il Tribunale e la Corte d’Appello confermavano la sussistenza dell'indebito e la legittimità del recupero entro i termini di prescrizione.
Il ricorrente ricorreva per cassazione eccependo la prescrizione e la natura privata dell'ente.
Il Diritto
La corte ricorda che la trasformazione della Cassa professionale in fondazione privata non ha rimosso il carattere pubblicistico della sua attività istituzionale di previdenza obbligatoria. E che il potere di rettificare la misura della pensione può essere esercitato entro il termine di prescrizione decennale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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