Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 16 gennaio 2026, n. 630

di Benedetta Cargnel | 16 Gennaio 2026
Rassegna di Giurisprudenza 16 gennaio 2026, n. 630

Il Fatto

Alcuni lavoratori del pubblico impiego agivano contro il datore di lavoro contestando l'applicazione retroattiva di un nuovo Protocollo d'intesa che aveva ridotto i loro trattamenti perequativi per prestazioni già rese.

La Corte d’Appello riteneva legittima la retroattività per garantire la certezza dei rapporti, ritenendo che la scadenza del vecchio protocollo non comportasse un diritto soggettivo a conservare il miglior trattamento.

I lavoratori ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, se il Protocollo sia munito di una durata certa, ovverosia di un termine, la regolazione ad opera di un successivo Protocollo non incontra limiti nell’introduzione di una disciplina meno favorevole a decorrere dalla scadenza del primo. Infatti, il derivare da una manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti ha l’effetto di farne operare gli effetti esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. E questo anche se, tra lo spirare del termine del primo Protocollo e l’adozione del successivo Protocollo, vi sia un lasso di tempo nell’ambito del quale vengano rese le prestazioni tipiche e ciò perché non è dato discorrere in tal caso, di diritti quesiti, essendo ciò impedito proprio dalla scadenza del previgente Protocollo. Se invece il Protocollo sia privo di scadenza certa, soccorrono i principi generali che non consentono di rimuovere con effetto ex tunc trattamenti che fossero previsti dalla fonte, in pieno regime di efficacia, che li regolava al momento dello svolgersi della prestazione.

La corte enuncia il seguente principio di diritto: i rapporti di impiego con i docenti universitari impiegati nelle aziende sanitarie sono di diritto pubblico e non sono soggetti a regolazione attraverso la contrattazione collettiva, ma a disciplina unilaterale di fonte legale o amministrativa che risale, quanto al regime della perequazione con i medici del SSN secondo il regime del D.Lgs. n. 517 del 1999 (art. 6), sopravvenuto a quello dell’art. 31 del D.P.R. n. 731/1979 e dell’art. 102 D.P.R. n. 382 del 1980, a quanto stabilito dai Protocolli di Intesa tra le Regioni e le Università; ciononostante, i trattamenti diversificati tra i diversi Protocolli succedutisi nel tempo soggiacciono a regole analoghe a quelle stabilite per il succedersi tra contratti collettivi di minor favore, nel senso che, quando un Protocollo sia scaduto, è permesso ad un successivo Protocollo di stabilire un trattamento meno favorevole con efficacia a far data da tale scadenza, mentre non è consentito regolare con effetto ex tunc, in modo meno favorevole, il trattamento per prestazioni già rese nella perdurante vigenza di un precedente Protocollo o di norme di esso destinate a disciplinare il periodo transitorio.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha stabilito che i trattamenti perequativi dei lavoratori del pubblico impiego possono essere modificati retroattivamente solo se il protocollo precedente è scaduto, ma non durante la sua vigenza.