Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 12 dicembre 2025, n. 626

di Benedetta Cargnel | 12 Dicembre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 12 dicembre 2025, n. 626

Il Fatto

Un lavoratore conveniva in giudizio INPS per ottenere il pagamento integrale del TFR dal fondo di garanzia dovuto dal lavoratore, ammesso a procedura di concordato preventivo liquidatorio.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritendo che il diritto del lavoratore nei confronti dell'INPS fosse autonomo rispetto al diritto vantato verso il datore di lavoro.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte afferma il seguente principio "la degradazione al chirografo del credito per TFR pattuita in sede di concordato preventivo omologato, dalla quale discenda un pregiudizio al diritto di surroga dell’INPS, non preclude il diritto alla prestazione previdenziale a carico del Fondo di garanzia ai sensi dell’art. 2 Legge n. 297/82, eventualmente potendo l’INPS far valere la responsabilità dell’assicurato ai sensi dell’art.1916, co. 3 c.c.".

La corte poi chiarisce che l'obbligazione del Fondo, pur essendo autonoma da quella del datore di lavoro, è coincidente nella sua misura con il debito del datore di lavoro come accertato nel titolo che il lavoratore deve precostituirsi, affermando quindi anche tale principio:: "la falcidia di parte del credito per TFR pattuita in sede di concordato preventivo omologato condiziona la misura del diritto della prestazione nei confronti del Fondo di Garanzia ex art. 2 Legge n. 297/82, poiché tale norma correla l’intervento del Fondo non solo all’insolvenza del datore di lavoro ma, altresì, all’accertamento dell’esistenza e alla quantificazione del credito operata in sede concordataria e consacrata nella pronuncia di omologa del concordato".

Poiché i giudici di merito hanno errato nel ritenere irrilevante tale quantificazione, la corte accoglie il ricorso sul punto.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha stabilito che il Fondo di Garanzia INPS deve corrispondere il TFR in base alla quantificazione concordataria, non essendo autonomo dal debito del datore di lavoro.