
Il Fatto
Un medico di medicina generale convenzionato con il SSN agiva in giudizio contro l'ASL per la restituzione di somme trattenute dalla retribuzione. a titolo di risarcimento per il danno erariale cagionato dalla sua condotta di inappropriatezza prescrittiva (iperprescrittività di esami diagnostici, poi pagati a centri accreditati).
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Napoli rigettavano il ricorso.
Il professionista ricorreva per cassazione
Il Diritto
La corte rileva che anche nell’ambito del rapporto di lavoro, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione «propria», ai sensi degli artt. 1241 e segg. c.c. ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione «impropria» (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
L'operazione contabile di accertamento del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuta dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione c.d. propria, che invece, per poter operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati