Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 17 ottobre 2025, n. 618

di Benedetta Cargnel | 17 Ottobre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 17 ottobre 2025, n. 618

Il Fatto

Un medico di medicina generale convenzionato con il SSN agiva in giudizio contro l'ASL per la restituzione di somme trattenute dalla retribuzione. a titolo di risarcimento per il danno erariale cagionato dalla sua condotta di inappropriatezza prescrittiva (iperprescrittività di esami diagnostici, poi pagati a centri accreditati).

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Napoli rigettavano il ricorso.

Il professionista ricorreva per cassazione

Il Diritto

La corte rileva che anche nell’ambito del rapporto di lavoro, quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione «propria», ai sensi degli artt. 1241 e segg. c.c. ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione «impropria» (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.

L'operazione contabile di accertamento del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuta dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione c.d. propria, che invece, per poter operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un medico convenzionato con il SSN ha richiesto la restituzione di somme trattenute per danno erariale. La Cassazione ha confermato i rigetti precedenti, affermando che non si applica la compensazione propria ma quella impropria, operata d'ufficio.