Il Fatto
Un lavoratore, impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli dalla società.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado (che aveva disposto la reintegra del lavoratore) la decisione, confermava l'illegittimità del licenziamento per la violazione delle garanzie procedimentali di cui all'art. 7 Statuto dei Lavoratori, a causa della genericità della contestazione, applicando tuttavia la tutela risarcitoria, ritenendo applicabile la pattuizione contrattuale stabilito, visto che il lavoro si svolgeva in Romania
Il lavoratore ricorreva per Cassazione.
Il Diritto
La Corte di cassazione, esaminando congiuntamente i motivi che investivano l'interpretazione dei criteri per la determinazione della legge applicabile, accoglieva il ricorso. La Corte rilevava che la sentenza d'appello aveva compiuto una commistione di piani normativi, applicando la legge italiana per l'illegittimità del licenziamento (violazione art. 7 St. Lav.) e la legge romena (come individuata convenzionalmente) per la sanzione (indennizzo). Tale operazione era ritenuta non condivisibile e in contrasto con l'art. 8 del Regolamento UE n. 593/2008 (Roma I), che impone l'individuazione di un'unica legge applicabile. La Corte ribadiva che l'interpretazione di tale normativa deve ispirarsi al principio del "favor laboratoris", in quanto parte più debole del contratto, e che il giudice nazionale deve valutare l’insieme delle circostanze per individuare la legge del paese con il collegamento più stretto.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
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