Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimatoa seguito della soppressione della sua posizione.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il licenziamento illegittimo, disponendo la reintegrazione e la condanna al risarcimento per violazione dell’obbligo di repêchage.
La società proponeva ricorso per Cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che l'obbligo di repêchage si estende alle mansioni del livello immediatamente inferiore se compatibili con le competenze professionali del lavoratore e da lui già svolte, senza che vi sia un obbligo di nuova formazione.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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