Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 611

di Benedetta Cargnel | 29 Agosto 2025
Rassegna di Giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 611

Il Fatto

Un lavoratore, licenziato e riassunto presso un nuovo datore, adiva il Tribunale impugnando il licenziamento per far accertare che l’operazione mascherasse un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.

Il Tribunale e la  Corte d'Appello rigettavano le domande del lavoratore, che ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Cassazione ribadisce che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. sul trasferimento d'azienda, è essenziale che il rapporto di lavoro sia ancora in essere al momento della cessione. Nel caso specifico, il licenziamento del lavoratore era stato dichiarato legittimo da una sentenza passata in giudicato, che aveva sancito l'estinzione definitiva del rapporto di lavoro originario e pertanto manca il  presupposto fondamentale per applicare la normativa sul trasferimento d'azienda.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione respinge il ricorso: senza rapporto di lavoro in essere al momento della cessione, non si applica l’art. 2112 c.c. sul trasferimento d’azienda.