Il Fatto
Un lavoratore, licenziato e riassunto presso un nuovo datore, adiva il Tribunale impugnando il licenziamento per far accertare che l’operazione mascherasse un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Il Tribunale e la Corte d'Appello rigettavano le domande del lavoratore, che ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Cassazione ribadisce che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. sul trasferimento d'azienda, è essenziale che il rapporto di lavoro sia ancora in essere al momento della cessione. Nel caso specifico, il licenziamento del lavoratore era stato dichiarato legittimo da una sentenza passata in giudicato, che aveva sancito l'estinzione definitiva del rapporto di lavoro originario e pertanto manca il presupposto fondamentale per applicare la normativa sul trasferimento d'azienda.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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