
Il Fatto
Un lavoratore, impugnava la sospensione dal lavoro per aver registrato, senza autorizzazione, una conversazione tra il direttore del personale e un'altra dipendente all'interno dei locali aziendali.
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello respingevano la domanda, ritenendo la sanzione legittima e proporzionata.
Il lavoratore ricorreva per Cassazione.
Il Diritto
La Corte di cassazione, pur riconoscendo che il diritto di difesa del lavoratore può giustificare, in alcuni casi, l'uso di registrazioni audio come prova (art. 24 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 51 c.p.), ribadisce che tale condotta deve essere rigorosamente pertinente e direttamente strumentale alla finalità difensiva, sulla base di un equilibrato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa.
Nel caso di specie, tuttavia la corte rileva che la condotta del dipendente non era scriminata e costituiva una violazione degli obblighi di correttezza e fedeltà, rendendo la sanzione disciplinare legittima.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati