Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 611

di Benedetta Cargnel | 29 Agosto 2025
Rassegna di Giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 611

Il Fatto

Un lavoratore, impugnava la sospensione dal lavoro per aver registrato, senza autorizzazione, una conversazione tra il direttore del personale e un'altra dipendente all'interno dei locali aziendali.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello respingevano la domanda, ritenendo la sanzione legittima e proporzionata.

 Il lavoratore ricorreva  per Cassazione.

Il Diritto

La Corte di cassazione, pur riconoscendo che il diritto di difesa del lavoratore può giustificare, in alcuni casi, l'uso di registrazioni audio come prova (art. 24 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 51 c.p.), ribadisce che tale condotta deve essere rigorosamente pertinente e direttamente strumentale alla finalità difensiva, sulla base di un equilibrato bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa.

Nel caso di specie, tuttavia la corte rileva che la condotta del dipendente non era scriminata e costituiva una violazione degli obblighi di correttezza e fedeltà, rendendo la sanzione disciplinare legittima.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione conferma la legittimità della sospensione per registrazione non autorizzata, poiché non giustificata da esigenze difensive e in violazione degli obblighi di correttezza.