
Il Fatto
Un lavoratore, impugnava il licenziamento per giusta causa per aver rivolto minacce a un collega più giovane e con un contratto meno stabile.
Il Tribunale e la corte id appello ritenevano legittimo il licenziamento, pur riconoscendo al lavoratore il diritto all'indennità di preavviso, riqualificando il recesso come licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Il lavoratore ricorreva per Cassazione.
Il Diritto
la corte ribadisce che la specificità della contestazione disciplinare ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 300 del 1970 deve riferirsi al fatto materiale e non alla sua qualificazione giuridica, che è rimessa all’interpretazione del giudice .
la corte ricorda poi che il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione di gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.

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