Il Fatto
Un lavoratore, addetto al settore degli autoferrotranvieri, impugnava il licenziamento disciplinare intimato per aver commesso diverse irregolarità.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava il datore di lavoro a corrispondere al dipendente un’indennità risarcitoria onnicomprensiva di sei mensilità dell’ultima retribuzione.
Il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro dopo che il dipendente abbia richiesto l’intervento del Consiglio di disciplina, come previsto dalla normativa speciale per gli autoferrotranvieri (artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931), è nullo per violazione di una norma imperativa. In tali casi, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta esclusivamente al Consiglio di disciplina, un organo collegiale e "terzo" rispetto al datore di lavoro. La nullità del licenziamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2015, comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione, anche se il licenziamento non rientra nelle ipotesi di nullità testuale.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
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